La massoterapia MCB e l’esenzione IVA sono state recentemente chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9/2026, che definisce quando le prestazioni dei massoterapisti possono essere considerate sanitarie e quindi esenti IVA.
Un chiarimento importante per il settore della massoterapia
Amici e amiche massoterapisti MCB, c’è una novità molto importante che vi riguarda, l’avete già sentita? Noi di OsteoEasy ci teniamo a tenervi aggiornati e in questo articolo vedremo insieme in breve di cosa si tratta e cosa cambia in concreto per voi.
Il 24 febbraio 2026 rappresenta una data importante per i moltissimi professionisti riconosciuti dalla qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – MCB massoterapisti. Con la Risoluzione n. 9/2026 infatti, l’Agenzia delle Entrate ha definito con maggiore precisione il trattamento fiscale delle prestazioni dei massoterapisti facendo luce sul perimetro applicativo dell’agevolazione relativa all’esenzione IVA, allontanando dubbi e interpretazioni contrastanti che negli anni hanno creato incertezza tra professionisti e consulenti fiscali.
Vediamo quindi quali sono le nuove indicazioni fiscali e le regole per l’emissione delle fatture.
La figura professionale e l’identificazione delle prestazioni
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) è una figura professionale storicamente presente nel sistema sanitario italiano. La professione è infatti citata nell’ambito dell’articolo 99 del TULS tra le cosiddette arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Chi può saperlo meglio di voi?
Difatti, è proprio questo riconoscimento giuridico, unitamente a quello che viene definito un fattore oggettivo, a rappresentare il punto chiave evidenziato dalla risoluzione, ai fini del soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla norma agevolativa sull’esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972).L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente confermato che le prestazioni svolte dal massoterapista possono essere considerate “sanitarie” ai fini dell’esenzione Iva e pertanto fatturate senza applicazione dell’aliquota ordinaria, purché il professionista possieda un titolo valido per l’esercizio dell’attività.
Questo chiarimento è particolarmente rilevante perché negli ultimi anni molti professionisti si sono trovati ad affrontare interpretazioni diverse da parte di consulenti o uffici fiscali, con conseguenti dubbi su come emettere correttamente le fatture.
Esenzione IVA per i massoterapisti: niente più fattura elettronica
Come si traduce quindi questo nel concreto nelle modalità di fatturazione di queste prestazioni?
Quando una prestazione rientra tra quelle sanitarie detraibili, la normativa italiana prevede l’espresso divieto di procedere attraverso emissione di fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI). Questa regola è stata introdotta per tutelare la privacy dei pazienti, poiché le fatture sanitarie possono contenere dati sensibili legati allo stato di salute della persona.
Di conseguenza, quando un massoterapista emette una fattura sanitaria per una prestazione rientrante tra quelle detraibili, la fattura non deve essere trasmessa tramite SDI. La documentazione fiscale deve essere inviata al Sistema Tessera Sanitaria (STS), che permette di comunicare le spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate.
Attraverso questo sistema, i dati vengono utilizzati anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei cittadini, permettendo ai pazienti di detrarre correttamente le spese sanitarie sostenute.
Invio delle fatture sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria
Per molti professionisti la gestione dell’invio delle fatture sanitarie può sembrare inizialmente complessa, soprattutto quando lo studio viene gestito in autonomia senza personale amministrativo.
Ti consigliamo di leggere anche questo articolo che spiega come inviare in due clic le fatture sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) direttamente dal gestionale OsteoEasy.
Nell’articolo troverai anche cosa fare nel caso in cui il sistema restituisca degli errori e come risolverli rapidamente.
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Conclusioni
La risoluzione pubblicata il 24 febbraio 2026 rappresenta pertanto un caposaldo importante per il settore della massoterapia.
Per i massoterapisti MCB questo significa poter gestire con maggiore chiarezza le proprie prestazioni sanitarie, applicando correttamente l’esenzione IVA e seguendo le modalità di fatturazione previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, i pazienti possono beneficiare della possibilità di detrarre le spese sanitarie sostenute, rendendo ancora più chiaro il ruolo del massoterapista all’interno del sistema sanitario italiano.
Si tratta quindi di un passo importante verso una maggiore valorizzazione della professione e verso un sistema fiscale più chiaro e coerente con la realtà del lavoro svolto quotidianamente dai massoterapisti.




